venerdì 13 gennaio 2012

"Articolo 18, su le barricate"

Pubblichiamo l'intervento dell'avvocato Marco Guercio, coordinatore nazionale di Retelegale.it, che è stato originariamente ripreso dal sito pisanotizie.it.

In questi giorni torna prepotente la "querelle" sulla necessità di "superare" l'art 18 dello Statuto dei lavoratori. Negli ultimi anni più volte è stato invocata questa come la riforma che avrebbe restituito al nostro paese la speranza di favorire la crescita ed incrementare l'occupazione.

Oggi, addirittura, si arriva a sostenere che l'abrogazione o la riduzione della portata di questa norma rappresenterebbe uno dei pilastri su cui dovrebbe fondarsi la ripresa economica del nostro paese così "sfortunatamente" in preda alla crisi.

Ebbene queste poche righe che ho deciso di scrivere non sono rivolte, ovviamente, alle forze filoconfindustriali o a quelle filogovernative che sanno già perfettamente che non è assolutamente vero che esiste una necessità materiale di ricorrere a tale tipo di riforma e che pressano perché sono consapevoli che questo è semplicemente il momento migliore per poter abbattere l'ultimo vero baluardo a difesa dei diritti, delle libertà e, fuori da qualsiasi retorica, della dignità dei lavoratori.

Queste mie considerazioni sono rivolte alla così detta sinistra, parlamentare o extra che sia, politica e sindacale, che forse non si è accorta che ha accettato il contraddittorio su una questione che non può essere trattata e sulla quale è assolutamente strategico fare le barricate.

Per procedere ad un'analisi compiuta sull'argomento dobbiamo ricordarci di cosa stiamo parlando per poi ragionare sul motivo per cui con tutto quello di cui dovremmo parlare in questi mesi di delirio ci concentriamo solo sull'art. 18 dello statuto dei lavoratori.

Cominciamo col dire che chi vuole "il superamento" dell'art. 18 della L. 300/70, sostiene che questa riforma garantirebbe più occupazione perché le aziende oggi sono disincentivate ad assumere perché è troppo difficile licenziare. Aggiungono che chi difende l'art. 18 in realtà difende i privilegi di quei lavoratori subordinati a tempo indeterminato che ormai si avviano ad essere una minoranza e si disinteressa di quelle nuove generazioni di precari che non riescono ad ottenere un posto di lavoro per la solita difficoltà dei datori di lavoro a licenziare.

A queste frasi non si può opporre una diversa riforma, una modulazione dell'abrogazione, un temperamento del superamento con l'introduzione di correttivi avveniristici come la sospensione dell'efficacia dell'art. 18 per i primi tre anni di lavoro o l'introduzione di apprendistati futuristici.

A queste frasi si deve rispondere come segue:

L'art. 18 dello statuto dei lavoratori recita, nelle parti che qui interessano (la riporto perché sono sicuro che la maggior parte di coloro che ne parlano non l'hanno mai letto), così:

Art.18. Reintegrazione nel posto di lavoro. Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della predetta legge o annulla il licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo, ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici prestatori di lavoro o più di cinque se trattasi di imprenditore agricolo, di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro. Tali disposizioni si applicano altresì ai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa alle sue dipendenze più di sessanta prestatori di lavoro.

(...)

Il giudice con la sentenza di cui al primo comma condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il licenziamento di cui sia stata accertata l'inefficacia o l'invalidità stabilendo un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione e al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento al momento dell'effettiva reintegrazione; in ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto.

Fermo restando il diritto al risarcimento del danno così come previsto al quarto comma, al prestatore di lavoro è data la facoltà di chiedere al datore di lavoro in sostituzione della reintegrazione nel posto di lavoro, un'indennità pari a quindici mensilità di retribuzione globale di fatto. Qualora il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso il servizio, né abbia richiesto entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza il pagamento dell'indennità di cui al presente comma, il rapporto di lavoro si intende risolto allo spirare dei termini predetti.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva. (...).

L'art. 18, quindi di cosa parla? Disciplina forse un meccanismo che è in grado di impedire o, al limite, rendere più difficile un licenziamento? Evidentemente no. Introduce un limite alla facoltà di licenziare? Sicuramente no. E allora di cosa si occupa? E' presto detto. L'art. 18 disciplina quello che succede nel caso in cui un licenziamento sia dichiarato illegittimo. Un licenziamento è dichiarato illegittimo quando è posto in essere al di fuori dei casi disciplinati dalla legge e cioè: giusta causa, giustificato motivo oggettivo, giustificato motivo soggettivo. L'art. 18, dunque, stabilisce quello che succede quando un datore di lavoro licenzia senza alcun motivo un lavoratore.

Anche un bambino capirebbe che in tutti i casi in cui il licenziamento è legittimo e quindi corrisponde allo schema tipico della giusta causa o dei giustificati motivi, l'art. 18 non si applica già adesso.

Entriamo nel dettaglio. La giusta causa, disciplinata dall'art. 2119 c.c., si configura come un fatto talmente grave da ledere l'elemento fiduciario tra il lavoratore ed il datore di lavoro e quindi da non rendere più proseguibile il rapporto di lavoro. Gli esempi tipici sono quello del furto in azienda, della rissa e di tutti quei comportamenti che incidono sulla futura sostenibilità del rapporto di lavoro. In questi casi si può legittimamente licenziare. Se uno ha i baffi o se è ebreo, se porta l'orecchino o se tifa per il Gubbio, invece, non si può legittimamente licenziare e, grazie all'art. 18, in caso di licenziamento, il lavoratore viene reintegrato in azienda e il datore di lavoro viene condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno. Il giustificato motivo oggettivo ricorre quando l'azienda si trova in uno stato di crisi strutturale e non congiunturale perché, ad esempio, ha perso una commessa o ha visto contrarre considerevolmente i ricavi o aumentare i costi di produzione. In questi casi è sempre legittimo licenziare. Se il datore di lavoro è in crisi perché ha deciso di comprarsi un SUV da 130.000 euro per i suoi week end in Versilia, invece, non si può legittimamente licenziare e, grazie all'art. 18, in caso di licenziamento, il lavoratore viene reintegrato in azienda e il datore di lavoro viene condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno. Il giustificato motivo soggettivo, poi, ricorre in caso di adempimenti gravi degli obblighi contrattuali assunti dal lavoratori e quindi nei casi di sistematico mancato rispetto degli orari di lavoro, di scarso impegno, etc.. Se il lavoratore protesta perché le norme relative alla sicurezza non sono rispettate o perché i pagamenti delle retribuzioni non sono puntuali o se si rifiuta di svolgere un'attività pericolosa, invece, non si può legittimamente licenziare e, grazie all'art. 18, in caso di licenziamento, il lavoratore viene reintegrato in azienda e il datore di lavoro viene condannato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento del danno.

Per non parlare del caso dei licenziamenti collettivi completamente procedimentalizzati attraverso l'obbligo di coinvolgere i sindacati ed attuabili legittimamente non solo da quelle aziende che versino in condizioni di crisi ma anche da quelle che vogliano semplicemente ristrutturare e/o convertire l'attività imprenditoriale.

Quindi, in un contesto in cui le aziende hanno tutte queste opportunità di licenziare a che cosa serve l'abrogazione o "il superamento" dell'art. 18 dello statuto dei lavoratori? Serve a far licenziare i lavoratori senza alcuna conseguenza per il datore di lavoro a prescindere dal fatto che il licenziamento sia sorretto da una giustificazione valida. Tutte le altre presunte motivazioni sono false e sono date in mala fede.

La differenza tra il prima ed il dopo di tale abrogazione, infatti, riguarderà solo i licenziamenti ingiusti ed ingiustificabili perché per gli altri è già prevista la possibilità di licenziare.

Ma questo disegno odioso dei nostri governanti non deve essere letto fuori da un contesto di restaurazione (perché non si può chiamare riforma un balzo nel passato di 60 anni) complessiva del dominio dei datori di lavoro. Se si abroga semplicemente l'art. 18 succede quello che abbiamo visto. Ma se l'art. 18 lo si abroga contemporaneamente all'introduzione di una norma che abolisce di fatto la contrattazione nazionale e rende valida quella "di prossimità" ossia quella locale anche se derivante da accordi presi con associazioni sindacali non rappresentative a livello nazionale ma rappresentative a livello locale che cosa potrebbe succedere? E' una paranoia sospettare che, potendomi licenziare perché, ad esempio, una mattina mi sono presentato al lavoro spettinato, il datore di lavoro si circondi solo di lavoratori costretti ad accettare l'adesione al sindacato locale creato ad hoc e reso rappresentativo dal ricatto dei licenziamenti e, ovviamente, gestito o guidato dallo stesso datore di lavoro?

E' possibile che non si faccia mai due più due?

L'art. 18 dello statuto dei lavoratori è una di quelle norma che descrivono il livello di civiltà di un popolo, come quella sull'aborto o sul divorzio e non è solo una leggina in tema di diritto del lavoro. E' una norma di libertà, di decoro sociale che non può essere abrogata senza che tutte le persone di buon senso si alzino per difenderla con tutti i mezzi leciti a disposizione.

La battaglia a difesa dell'art. 18 non può risolversi in una disputa tecnicista come quella condotta dal trio Sacconi-Boeri-Ichino senza mettere al centro della discussione la portata culturale e politica di tale norma.

La difesa dell'art. 18 non può essere solo in favore di coloro che oggi hanno un lavoro c.d. garantito ma è un dovere proprio nei confronti delle nuove generazioni che in mancanza di questo presidio di civiltà giuridica si troverebbero in una condizione di ricattabilità, di insicurezza e di debolezza persino peggiore del precariato sistemico. Va bene che siamo nell'Italia di Berlusconi, Beppe Grillo e di Bersani ma non è possibile che tutti gli argomenti, anche i più seri, siano depredati della logica che dovrebbe sorreggerli e buttati in pasto ad un dibattito senza senso per poi giustificare l'ingiustificabile.

Chi vuole eliminare l'art 18 dello statuto dei lavoratori vuole calpestare i diritti dei più deboli o è complice di chi li vuole calpestare.

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